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Assumere i professionisti più capaci è un ottimo punto di partenza per il successo di un'azienda.
Attraverso il contratto di somministrazione a tempo determinato, Ali mette a disposizione delle aziende uno o più lavoratori per un periodo di tempo prefissato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è un rapporto di lavoro che coinvolge tre soggetti: il somministratore (Ali S.p.A.), l'utilizzatore (l'azienda) e il lavoratore, assunto e retribuito dal somministratore, ma che opera alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.
Il lavoratore viene assunto direttamente da Ali S.p.A ma, per tutta la durata della somministrazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione dell'azienda utilizzatrice.
In relazione al trattamento economico i lavoratori somministrati Ali hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda presso la quale svolgono il proprio servizio, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzo di questo contratto consente ad Ali di soddisfare, nel minor tempo possibile, le richieste dell'azienda cliente.
Alla temporanea necessità del Cliente, Ali risponde presentando una rosa di candidati selezionati nel più rigoroso rispetto del profilo richiesto, seguendo tutte le fasi di selezione del candidato più idoneo alle esigenze dell'azienda.
Il servizio, così strutturato, consente alle imprese di godere di competenze sicure e mirate, in grado di alimentarne la competitività attraverso un maggior grado di flessibilità. Consente inoltre al lavoratore di valorizzare al meglio le proprie competenze vivendo, da protagonista, le nuove sfide proposte da un mercato del lavoro in continua evoluzione.
Nel 40% dei casi il lavoratore somministrato da Ali viene assunto dall'azienda utilizzatrice a tempo indeterminato.
L'entrata in vigore della Riforma Biagi ha aperto un ventaglio di nuove opportunità per le aziende, che hanno potuto operare in settori in passato a loro preclusi. Obiettivo primario della Riforma è stato quello di affidare alle agenzie per il lavoro un ruolo centrale nel disegno di modernizzazione del mercato del lavoro italiano, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella Strategia europea per l'occupazione.
Per saperne di più
Il contratto di somministrazione è applicabile per ragioni di carattere:
Il contratto di somministrazione non è applicabile:
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto, l'utilizzatore, di rivolgersi a un altro soggetto appositamente autorizzato, il somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore stesso.
Nella somministrazione occorre distinguere due differenti contratti:
Entrambi i contratti possono essere stipulati:
Contratto tra somministratore e utilizzatore: la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore, invece, deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico.
Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato:
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni. Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze:
è nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto dal Dlgs 276/2003).
è previsto anche un Decreto Ministeriale per definire i criteri interpretativi per la definizione delle forme di contenzioso. L'istituto della somministrazione ha carattere sperimentale: decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro procede a una verifica con le organizzazioni sindacali e a una relazione al Parlamento per valutarne l'eventuale prosieguo.
Normativa di riferimento
Circolare ministeriale del 22 febbraio 2005, n. 7.
Circolare Ministeriale 24 giugno 2004, n. 25.
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 Marzo 2004.
Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003.
Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28.
Interpello
Somministrazione di lavoro negli enti locali: è possibile per gli enti locali assumere personale appartenente a profili professionali di cat. A1 facendo ricorso alla somministrazione di lavoratori da parte di agenzie per il lavoro.
Risposta all'interpello presentato dal Centro per l'Impiego e la Formazione di Ancona.